Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».

          b) all'articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.